Regole di comportamento
Per proteggere le aree sensibili dei parchi naturali, i visitatori devono osservare alcune regole di comportamento in loco. Le regole sono spesso stabilite nei vincoli paesaggistici dei singoli parchi naturali, che abbiamo linkato in fondo a questa pagina. Qui puoi trovare una panoramica delle regole vigenti:
La circolazione con veicoli a motore all’interno dei parchi naturali è di principio vietata. L’uso, in deroga di veicoli a motore, è disciplinato dalla legge provinciale del 8. Maggio 2010 e dai decreti di vincolo dei rispettivi parchi naturali (vedi info box infondo alla pagina). Solo in alcuni casi eccezionali può essere rilasciata una autorizzazione per la circolazione con veicoli a motore. Le domande per i permessi possono essere richiesto online. Il permesso viene rilasciato dall’autorità forestale o dall’Ufficio Natura, dopo l’esame della documentazione presentata.
Esiste un generale divieto di pernottamento in tenda. Unica eccezione ammessa è il bivacco alpinistico. Il bivacco è definito come una “sistemazione provvisoria all’aperto per trascorrere la notte, da parte di alpinisti”. I suoi elementi caratterizzanti devono essere la provvisorietà, la straordinarietà e la non prevedibilità dell’evento.
vedi "decreti di vincolo paesaggistico dei parchi naturali" nel info box in fondo alla pagina
È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto (anche rifiuti organici e rifiuti verdi).
vedi "decreti di vincolo paesaggistico dei parchi naturali" nel info box in fondo alla pagina
È vietato turbare la tranquillità delle aree protette con rumori molesti ed inutili. Sono ammessi solo i rumori derivanti dalle attività autorizzate.
vedi "decreti di vincolo paesaggistico dei parchi naturali" nel info box in fondo alla pagina
Nei parchi naturali e nei siti Natura 2000 tutte le specie vegetali sono integralmente protette. Ciò implica che non è consentito raccoglierle o distruggerle. Le eccezioni sono regolate nella legge provinciale n. 6/2010.
vedi "decreti di vincolo paesaggistico dei parchi naturali" nel info box in fondo alla pagina
vedi sito Ufficio Natura- tutela della flora
La raccolta dei funghi è generalmente vietata nei parchi naturali. Solo ai proprietari ed ai residenti nei relativi Comuni, rispettando certe limitazioni, è consentita la raccolta dei funghi. Per maggiori informazioni si consulti la pagina internet del servizio forestale.
vedi "decreti di vincolo paesaggistico dei parchi naturali" nel info box in fondo alla pagina
vedi legge provinciale 18/1991
In alcuni parchi naturali, determinati sentieri sono ufficialmente vietati alle bici e alle e-bike. Si raccomanda ai ciclisti di circolare solamente sui percorsi appositamente individuati. I sentieri stretti generalmente non sono adatti per biciclette ed e-bike e dovrebbero essere evitati. I percorsi ufficiali per mountain bike possono essere visualizzati nel Geobrowser.
I cani di qualsiasi razza e taglia possono essere introdotti nel parco naturale, solo sotto stretta sorveglianza. I cani non possono vagare liberamente. Si raccomanda di tenere i cani al guinzaglio in modo da evitare ogni disturbo o danno alla fauna selvatica.
vedi decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 08.07.2013
Nei parchi naturali è vietato accendere fuochi all'aperto. Fanno eccezione i fuochi utilizzati da chi presta attività forestale ed agricola nell'esercizio del suo lavoro. È ammessa inoltre la possibilità di accendere fuochi in occasione di ricorrenze tradizionali con l’impegno di provvedere all’asporto di residui.
vedi "decreti di vincolo paesaggistico dei parchi naturali" nel info box in fondo alla pagina
Nei parchi naturali è necessario un permesso speciale per raccogliere minerali o fossili (vedi servizio online). Esso potrà essere concesso solo per scopi scientifici e didattici. È previsto anche per la raccolta di reperti in collaborazione con il Museo scienze naturali dell’Alto Adige. Responsabile per il rilascio dell'autorizzazione è il/la Direttore/Direttrice dell'Ufficio per la Natura.
Raccolta di fossili: vedi art. 23 della legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6–Legge di tutela della natura
Raccolta di minerali: vedi art. 24 della legge provinciale del 12 maggio 2010, n. 6–Legge di tutela della natura
Nei parchi naturali è generalmente vietato l’uso di sistemi di volo telecomandati (ad es. droni).
Fa eccezione l'utilizzo di tali dispositivi per conto o in collaborazione con l’amministrazione dei parchi naturali. È consentito inoltre per la realizzazione di attività di pubblico interesse. Dette attività devono essere coerenti con gli obiettivi di conservazione dell'area protetta. Non devono deteriorarne in alcun modo lo stato.
Può essere richiesta una deroga (vedi servizio online) per scopi di ricerca scientifica o per indagini di carattere tecnico.
- Parco naturale Sciliar-Catinaccio
- Parco naturale Gruppo di Tessa
- Parco naturale Puez-Odle
- Parco naturale Fanes-Senes-Braies
- Parco naturale Monte Corno
- Parco naturale Tre Cime
- Parco naturale Vedrette di Ries-Aurina
Ultimo aggiornamento: 05/06/2025